RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL MEDICO: IL PUNTO DELLA SOI
SOI – Il Presidente dei Medici Oculisti Matteo Piovella interviene sulla nuova regolamentazione della responsabilità professionale del Medico evidenziando cosa è necessario fare per ripristinare la legalità a sostegno del rapporto fiduciario Medico Paziente e di un sistema sanitario che sia sostenibile e organizzato
Milano, 23 novembre 2015 - Sicuramente è apprezzabile che la politica abbia deciso di mettere mano a un sistema di regolamentazione della responsabilità professionale in ambito medico che evidenzia grande sofferenza e difficoltà: una situazione che, oggi, impedisce ai medici di esercitare la migliore medicina e ai pazienti di poter usufruire della migliore cura.
Oggi il sistema è paralizzato e sotto scacco della magistratura che si arroga il potere di definire autonomamente quali devono essere le regole per disciplinare la sanità nel nostro Paese modificando e stravolgendo anche le impostazioni legislative (si veda lo stravolgimento fatto rispetto alla legge Balduzzi).
Questa invasione ha determinato confusione e incertezza che hanno favorito, da un lato, incrementi esponenziali di costi della sanità indotti dalla medicina difensiva; dall’altro, l’incremento dei costi assicurativi in conseguenza dell’esplosione delle richieste di risarcimento spesso prive di fondamento.Una situazione che richiede un cambiamento radicale.
Ci vorrebbe una azione molto incisiva e rivoluzionaria, che incida sulle regole generali. Il legislatore dovrebbe avere il coraggio di equiparare il bene “salute” (costituzionalmente garantito) al bene “giustizia”, prevedendo una normativa strutturata nello stesso modo di quella che – giustamente – disciplina la responsabilità dei Giudici prevedendo regole e procedure adeguate a consentire a loro di decidere serenamente ogni singola vicenda giudiziaria. Anche i medici devono poter operare senza dover temere di doversi battere contro i pazienti, i colleghi e l’Azienda presso cui lavorano.
Un sistema che sia chiaro, preciso, adeguato e giusto, e fondato sull’eliminazione di ogni disuguaglianza tra sanità pubblica e privata: una sperequazione di trattamento che porterebbe a sollevare eccezioni avanti alla Corte Costituzionale e all'Antitrust
Ma analizziamo singolarmente ogni punto qualificante:
1 - Esclusione dell’obbligo di risultato nella prestazione medica. Nessuna attività umana può essere garantita nel risultato. Men che meno nell’esercizio della medicina, scienza molto complessa e difficile dove è esistita esiste e sempre esisterà una specificità soggettiva che impedisce di poter affermare con certezza quali saranno le conseguenze di un determinato intervento chirurgico o terapeutico. Sostenere, di fatto, che i medici hanno una obbligazione di risultato significa riconoscergli un potere a dir poco divino nei confronti sia della malattia che della morte.
2 - Onere della prova a carico del ricorrente/attore. Si tratta di una illusione anacronistica pensare che il medico sia la parte forte nel rapporto fra paziente, medico e Azienda. Oggi il medico deve rispondere non solo dei suoi errori, ma anche delle inefficienze del sistema sanitario nel suo complesso: anche in conseguenza di costanti tagli lineari e ciechi determinati dalla politica. Occorre tornare alle regole ordinarie ed equilibrate: chi vuole affermare un diritto in giudizio deve provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento.
3 - L’azione di rivalsa deve essere proponibile a decorrere dal momento in cui si è realizzato l’atto medico/chirurgico e per un periodo massimo di 5 anni. Favorire una interpretazione contraria, facendola decorrere dal momento i cui emerge il danno (soprattutto alla luce della giurisprudenza così lassista), pone il medico nell’assurda condizione di essere per sempre esposto a possibili richieste di risarcimento. Una esposizione inaccettabile in quanto non tiene conto che in medicina cinque anni sono come un secolo.
Richieste che, quando molto tardive, trovano spesso il medico nell’impossibilità di essere garantito da una polizza assicurativa. Per questo è indispensabile agganciare il tempo disponibile per la richiesta di risarcimento alla retroattività delle polizze assicurative.
4 - Adozione di tabelle univoche per la quantificazione del danno valide per tutto il territorio nazionale. Tabelle che devono essere realizzate con il necessario contribuito delle Società Scientifiche rappresentative della specialità e aggiornate nel tempo in modo da renderle adeguate all’evoluzione della disciplina. Questo permetterebbe alle Regioni in autoassicurazione e alle compagnie assicuratrici di mettere a “riserva” nei loro bilanci importi adeguati. Gli effetti sono a tutti evidenti: maggiore chiarezza dei conti, premi e polizze più stabili nel tempo.
5 - Obbligo assicurativo da parte delle strutture pubbliche e private a cui, però, deve corrispondere anche il rispettivo obbligo da parte delle assicurazioni di assicurare tutte le strutture in modo economicamente accettabile (cosi come previsto per la RC auto). Senza questa corrispondenza di obblighi, le strutture private di medio-piccole dimensioni saranno strozzate dal mercato assicurativo con richieste economiche inaccessibili o inesistenti. Favorire le società scientifiche rappresentative delle singole specialità mediche e chirurgiche di adottare convenzioni assicurative fondate su principi di mutualità (analogamente a quanto fatto per i Fondi sanitari integrativi). In questo la nostra Società è stata (ed è tuttora) modello per tutte le società scientifiche italiane: uno sforzo associativo che non ha mai ricevuto alcun riconoscimento né alcun privilegio. In realtà proprio in ragione di quanto fatto nel monitoraggio dei sinistri nel controllo del rischio e delle difese dei soci, richiederebbe un vantaggio quanto meno fiscale per favorire questo tipo di impostazioni. Il tema oggi viene affrontato in modo abbastanza superficiale e carente: l’unico punto chiaro è che si prevede l’introduzione dell’obbligo assicurativo per tutti anche per i dipendenti, senza alcuna precisazione o presa di posizione sul punto.
6 - Eliminazione di disposizioni finalizzate esclusivamente a favorire il confitto fra le Aziende sanitarie (pubbliche o private che siano) e i loro dipendenti: è inaccettabile la formulazione dell’art.7 bis sull’azione di rivalsa da parte di qualsiasi tipo di Azienda sanitaria nei confronti di qualsiasi tipo di professionista che lavori presso di lei in tutti i casi in cui il medico sia (direttamente o indirettamente) coinvolto nel danno del paziente. Basta leggere la norma per capire che l’unica vera condizione per instaurare la rivalsa è che l’Azienda sia stata chiamata in causa da sola. Non apporta novità per quanto riguarda il settore privato mentre è assolutamente dirompente (ed inaccettabile) nel pubblico. www.soiweb.com